Il deposito prezzo

La legge 4 agosto 2017, n. 124 ha dato attuazione, modificandola, alla disciplina del “c.d. deposito prezzo”, che era contenuta nella L. 27 dicembre 2013, n. 147, la quale attribuisce alle parti di un’operazione di trasferimento immobiliare o di azienda la facoltà di optare per il deposito presso il Notaio  “dell’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito”.

In altre parole, è possibile depositare presso il Notaio – attribuendogli specifico incarico in tal senso – le somme dovute a titolo di prezzo, oltre a quelle destinate ad estinguere gravami o spese non pagate (ipoteche, pignoramenti, oneri condominiali pendenti, etc.). In tal caso, il Notaio svincolerà in favore dell’alienante o di altro soggetto creditore le somme così depositate una volta accertato che non sussistono ulteriori pesi o formalità pregiudizievoli gravanti sul bene trasferito o, se così richiesto, al verificarsi di un altro particolare evento che le parti hanno individuato come condizionante la definitività del pagamento.

Si tratta quindi di un ulteriore servizio che il pubblico ufficiale può fornire al cittadino, contribuendo ad incrementare la sua serenità negli acquisti. 

 

Deposito del prezzo dal Notaio

novembre 2017 - Istruzioni per l'uso

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