Il D.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella G.U. il 2 ottobre scorso, in vigore dal 1° gennaio 2025, interviene sulla tassazione ai fini dell’imposta di registro di caparre e acconti pattuiti in sede di contrattazione preliminare.
Il Decreto interviene principalmente in due modi:
- Unificando il trattamento fiscale tra caparra e acconto, che sconteranno entrambi l’aliquota dello 0,5%, eliminando quindi la più alta aliquota ad oggi prevista per l’acconto (3%);
- Fermo restando il principio che si tratta in ogni caso di elargizioni fiscali che costituiscono un anticipo dell’imposta di registro dovuta per il definitivo (“In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo”), si esplicita la regola, gli ampiamente sostenuta in dottrina, di limitazione dell’importo massimo dell’imposta dovuta in sede di preliminare a quella poi dovuta per il contratto definitivo (“si applica l’aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo”).
Quest’ultimo principio potrebbe avere un impatto importante nella stesura dei contratti preliminari a partire dal gennaio 2025, rendendo sistematica una modalità redazionale che ad oggi era prevista dalla legge solo per il caso di acconti contemplati da promesse di vendita soggette ad IVA dal comma 2 della Nota II-bis) della Tariffa – Parte I - allegata al testo unico imposta di registro; vale a dire la possibilità di richiedere agevolazioni fiscali, rendendo le relative dichiarazioni, pur se riferite al momento del definitivo, già in sede di preliminare.
Infatti, onde evitare di dover sborsare anticipatamente imposte “non recuperabili” al momento della registrazione del contratto definitivo, sarebbe fondamentale poter richiedere le agevolazioni fiscali di cui si intende usufruire in sede di definitivo fin dalla stipula del contratto preliminare, così consentendo una corretta applicazione della nuova norma.
Studio Notarile Associato Gambacorta
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