Con la risposta a Interpello 69/2023, l'Agenzia delle Entrate, superando la propria precedente impostazione, ha aderito alla ricostruzione della Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza 16080/2021), la quale, ai fini delle imposte indirette, ha ritenuto che la cessione di diritti edificatori (cd. cessione di cubatura) debba essere considerata come atto dispositivo di diritti non reali, ma personali.
In conseguenza di detta impostazione, non è possibile, ai fini IVA, considerare la cessione di cubatura come "cessione di beni", ma comunque l'atto rientra nel campo applicativo dell'IVA come "prestazione di servizi" (art. 3, D.P.R. IVA) ed è soggetto all’aliquota ordinaria del 22%.
In applicazione del c.d. principio di alternatività IVA-Registro, l’atto sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa. L’interpello nulla dice con riguardo all’imposta ipotecaria, ma essendo l’atto trascrivibile, in presenza dei requisiti di forma, ai sensi dell’art. 2643, n. 2-bis), è da ritenersi che detta imposta sarà dovuta in misura fissa ex art. 1 della Tariffa allegata al Testo Unico Imposta Ipotecaria e Catastale (D.lgs. 347/1990).
Studio Notarile Associato Gambacorta
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