Il D.L. Liquidità 23/2020 (disponibile a questo link) ha disposto all'art. 24 la sospensione dei termini imposti al contribuente dalla normativa delle agevolazioni per l'acquisto a qualsiasi titolo della c.d. 'prima casa', rilevanti in materia di Imposta di Registro, IVA e Imposta di Successione e Donazione:
“I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020”.
Sono quindi sospesi fino al 31 dicembre i seguenti termini:
- per trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato con le agevolazioni (18 mesi);
- per riacquistare una 'prima casa', quando si è venduta la precedente prima del termine di cinque anni dal suo acquisto, anche ai fini del credito di imposta (un anno);
- per vendere la 'prima casa' precedentemente acquistata, quando se n'è comprata un'altra chiedendo di nuovo le agevolazioni (un anno).
Per qualunque chiarimento o approfondimento, lo Studio è a vostra disposizione.
Studio Notarile Associato Gambacorta
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