Con Ordinanza n. 21721 del 20 Luglio 2023, la Corte di Cassazione (Sez. V) torna sul tema delle agevolazioni I casa ed in particolare dell’ipotesi di acquisto di più unità abitative da fondere in unica abitazione, ribadendo che in questi casi l’agevolazione spetta in presenza di due condizioni:
- la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa;
- la qualificabilità come “alloggio non di lusso” (oggi – e dal 2014 - immobile di categoria catastale “A”, diversa da A/1, A/8 e A/9) dell'immobile così "unificato".
Aggiunge la Suprema Corte, con riferimento al primo requisito:
- Che la destinazione ad unica abitazione deve essere effettiva;
- Che la fusione catastale è “adempimento rilevante, ai fini del riscontro dell'evento (accorpamento di unità immobiliari contigue) cui l'agevolazione deve ritenersi correlata”, ma non di per sé essenziale, contando solo ed unicamente la “effettività dell'unificazione delle unità immobiliari quale finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente”.
Da verificare se quest’ultima conclusione può ritenersi valida anche oggi che rileva solo la categoria catastale dell’unità abitativa suscettibile di agevolazione e non il fatto che possa essere considerata “di lusso” ai sensi del D.M. n. 1072/1969.
Studio Notarile Associato Gambacorta
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