Con la risposta a interpello 485/2020, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, anche se per inciso, che la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei termini a favore del contribuente introdotta dal D.L. 23/2020 in materia di agevolazioni prima casa, non si applica alla materia delle detrazioni IRPEF degli interessi passivi dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. In effetti, la norma che disciplina la detrazione fa riferimento all'acquisto dell' "abitazione principale", nozione non necessariamente coincidente, in materia di imposte indirette, con quella di "prima casa", contemplata dalla nota II-bis dell'articolo 1, Parte Prima della Tariffa allegata al T.U.R. (Testo Unico Imposta di Registro).
Ciò significa, ad esempio, che comunque, per poter accedere alla detrazione, il contratto di mutuo deve essere stipulato entro il termine di un anno antecedente o successivo all'atto di acquisto.
Il principio affermato non impedisce, secondo l'Agenzia, che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento di alcuni oneri da parte del contribuente (ad esempio: il completamento entro due anni dei lavori di ristrutturazione) possa essere giustificato da impossibilità oggettiva cagionata dalle restrizioni imposte dal Governo per arginare la pandemia in atto.
A questo link, il testo dell'interpello.
Studio Notarile Associato Gambacorta
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