L’art. 1, commi 110 e 111, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto significative novità in materia di agevolazioni per la c.d. piccola proprietà contadina e per l’acquisto di terreni agricoli/fondi rustici nei territori montani.
Il comma 110 è intervenuto sull’art. 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009, convertito con L. 25/2010, semplificando, per le persone fisiche di età inferiore ai quarant’anni, i requisiti richiesti per accedere alle agevolazioni in tema di acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze (imposta di registro e ipotecaria fissa, imposta catastale all’1%). Questi infatti potranno richiedere le agevolazioni anche qualora non siano ancora iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, ma dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire detta iscrizione entro 24 mesi. Prima dell’intervenuta modifica, questa possibilità era riconosciuta solo ai futuri I.A.P. (persone fisiche e società), che però dovevano avere già presentato richiesta di iscrizione alla Regione competente ed essere iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale INPS.
Il comma 11, invece, ha sensibilmente ampliato la portata dell’articolo 9, comma 2 del D.P.R. 601/1973, in materia di agevolazioni per l’acquisto di fondi rustici in territori montani (imposta di registro e ipotecaria fissa ed esenzione dalle imposte catastali):
- Eliminando il requisito dell’accorpamento/arrotondamento, ragion per cui viene meno qualsiasi limite all’applicazione dell’agevolazione al primo acquisto in Comune montano;
- Allargando la possibilità di accesso alle agevolazioni anche ai trasferimenti in favore di soggetti non iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale dei coltivatori diretti o IAP che si impegnino con apposita dichiarazione in atto, a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. Detti soggetti decadono però dalle agevolazioni se prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o condurli direttamente;
- Estendendo la fruibilità delle stesse agevolazioni anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Studio Notarile Associato Gambacorta
Archivio news