Milleproroghe 2022 - prolungata la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa

01 marzo 2022

L’art. 24 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con legge 5 giugno 2020 n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), così come modificato dall’art. 3, comma 11-quinquies, D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 n. 21 (cd. Decreto Milleproroghe 2020) così dispone:
I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021”.
Da ultimo l’art. 3, comma 5-septies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022 n. 15 (cd. Decreto Milleproroghe 2021) ha così disposto:
All’articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2022”.
In pratica in forza del combinato disposto dell’art. 24, c. 1, D.L. 23/2020 (convertito con legge 40/2020) dell’art. 3, c. 11-quinquies, D.L. 183/2020 (convertito con legge 21/2021) e dell’art. 3, c. 5-septies D.L. 228/2021 (convertito con legge 15/2022) i termini per gli adempimenti posti a carico del contribuente per poter fruire delle agevolazioni prima casa e del credito di imposta  rimangono sospesi tra il 9 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022. Riprenderanno a decorrere a partire dal 1 aprile 2022.

Studio Notarile Associato Gambacorta

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