Milleproroghe 2023 – Nella legge di conversione una nuova sospensione dei termini per le agevolazioni I casa

28 febbraio 2023

L’art. 3 comma 10-quinquies della legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in vigore dal 28 febbraio 2023 (G.U. 27 febbraio 2023, n. 49), sospende (retroattivamente) dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023 i termini previsti nella nota II bis all’art. 1 della tariffa allegata al DPR 131/1986, e all’art. 7 L. 448/1998 facendo salvi gli atti, emessi per mancato rispetto dei predetti termini, già notificati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Si esclude il rimborso delle somme già versate.

Si ricorda che la sospensione era stata originariamente disposta con il c.d. Decreto Liquidità (art. 24 DL 23/2020) dal 23 febbraio 2020 e, a seguito di successive proroghe, fino al 31 marzo 2022. Di conseguenza, ad oggi i termini risultano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 e riprenderanno quindi a decorrere dal 31 ottobre 2023.

Si tratta di tutti i termini previsti dalla normativa in favore del contribuente, che avevamo già individuato nella news del 28 aprile 2020.

Come chiarito precedentemente, la sospensione non riguarda invece i termini rilevanti per ottenere la detrazione degli interessi passivi corrisposti per i mutui "prima casa".

Per qualunque chiarimento o approfondimento, lo Studio è a vostra disposizione.

Studio Notarile Associato Gambacorta

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